RILEGGIAMO IL CONCILIO DI TRENTO - 8/I SACRAMENTI

SESSIONE VII (3 marzo 1547)
Primo decreto: I sacramenti

Introduzione

A completamento della salutare dottrina della giustificazione, promulgata nella precedente sessione col consenso unanime di tutti i padri, è sembrato naturale trattare dei santissimi sacramenti della chiesa, attraverso i quali qualsiasi vera giustizia ha inizio o viene aumentata, se già iniziata, o è recuperata, se perduta.

Perciò il sacrosanto concilio tridentino generale ed ecumenico legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, per eliminare gli errori ed estirpare le eresie che in questa nostra età o sono state riesumate, contro gli stessi santissimi sacramenti, da eresie già condannate a suo tempo dai nostri padri, o sono state inventate de novo, le quali sono in contrasto con la purezza della chiesa cattolica e nuocciono grandemente alla salvezza delle anime, attenendosi alla dottrina delle sacre scritture, alle tradizioni apostoliche e all’unanime pensiero degli altri concili e dei padri (172), ha creduto bene di stabilire e di proporre i presenti canoni, ripromettendosi di pubblicare in seguito (con l’aiuto dello Spirito santo) gli altri che mancano al completamento dell’esposizione iniziata.


CANONI SUI SACRAMENTI, IN GENERE

1. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono stati istituiti tutti da Gesù Cristo, nostro signore, o che sono più o meno di sette, e cioè: il battesimo, la confermazione, l’eucarestia, la penitenza, l’estrema unzione, l’ordine e il matrimonio, o anche che qualcuno di questi sette non è veramente e propriamente un sacramento: sia anatema.

2. Se qualcuno afferma che questi stessi sacramenti della nuova legge non differiscono da quelli della legge antica, se non perché sono diverse le cerimonie e i riti esterni: sia anatema.

3. Se qualcuno afferma che questi sette sacramenti sono talmente uguali fra di loro, che per nessun motivo uno è più degno dell’altro: sia anatema (173).

4. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono necessari alla salvezza, ma superflui, e che senza di essi, o senza il desiderio di essi, gli uomini con la sola fede ottengono da Dio la grazia della giustificazione (174), anche se non sono tutti necessari a ciascuno: sia anatema.

5. Se qualcuno afferma che questi sacramenti sono stati istituiti solo per nutrire la fede: sia anatema.

6. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non contengono la grazia che significano, o che non conferiscono la stessa grazia a quelli che non frappongono ostacolo, quasi che essi siano solo segni esteriori della grazia o della giustizia già ricevuta mediante la fede, o note distintive della fede cristiana, per cui si distinguono nel mondo i fedeli dagli infedeli: sia anatema.

7. Se qualcuno afferma che con questi sacramenti non sempre e non a tutti, per quanto sta in Dio, viene data la grazia, anche se li ricevono nel modo dovuto, ma che viene data solo qualche volta e ad alcuni: sia anatema.

8. Se qualcuno afferma che con i sacramenti della nuova legge la grazia non viene conferita ex opere operato, ma che è sufficiente la sola fede nella divina promessa per conseguire la grazia: sia anatema.

9. Se qualcuno afferma che nei tre sacramenti del battesimo, della confermazione e dell’ordine non viene impresso nell’anima il carattere, cioè un segno spirituale ed indelebile, così che essi non possono essere ripetuti: sia anatema (l75).

10. Se qualcuno afferma che tutti i cristiani hanno il potere di annunciare la parola e di amministrare tutti i sacramenti: sia anatema.

11. Se qualcuno afferma che nei ministri, quando conferiscono i sacramenti, non si richiede l’intenzione di fare almeno quello che fa la chiesa: sia anatema (l76).

12. Se qualcuno afferma che il ministro, quando si trova in peccato mortale - ancorché compia tutto ciò che è essenziale a celebrare e a conferire il sacramento - non celebra e non conferisce il sacramento: sia anatema (177).

13. Se qualcuno afferma che i riti tramandati e approvati dalla chiesa cattolica, soliti ad essere usati nell’amministrazione solenne dei sacramenti, possano essere disprezzati o tralasciati a discrezione senza peccato da chi amministra il sacramento, o cambiati da qualsivoglia pastore di chiese con altri nuovi riti: sia anatema. 
 
Note 

172. Cfr. Concilio fiorentino, decreto per gli Armeni (v. sopra) c. 9, X, V, 7 (Fr 2, 780).
173. Cfr. c. 8, D. II, de cons. (Fr 1, 1317).
174. Cfr. Sessione VI, decreto sulla giustificazione, cap. 7 e can. 9 (v. sopra).
175. Cfr. Concilio fiorentino, decreto per gli Armeni (v. sopra).
176. 
Ibidem.
177. Cfr. Concilio di Costanza, Sessione VIII, art 4 di G. Wicliff (v. sopra). 
 

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